Il collegio Regionale Abruzzo delle Guide Speleologiche, in sigla “CRAGS” è l’organo di autodisciplina e di autogoverno delle guide speleologiche riconosciute dalla regione Abruzzo con legge regionale n° 25/2004, modificata con L.R. 18/02/2010 n. 5.
Il Collegio è costituito ai sensi dell’art.2, c.4 della suddetta legge n. 25/2004.
Compiti istituzionali del Collegio
Il Collegio svolge tutte le funzioni che coinvolgono l’ordinamento e la disciplina della professione di Guida Speleologica ai sensi e nei limiti della L.R. 25/2004 e s.m.i.. Promuove e divulga la Speleologia e tutte le attività ad essa collegate in tutte le sue specialità:
- speleologia subacquea
- canyoning (o torrentismo)
- ricerca e prospezione in aree carsiche di alta montagna ecc.
In tal modo intende favorire e supportare il turismo Speleologico e Ambientale e la tutela e frequentazione degli ambienti carsici epigei ed ipogei.
In attuazione della L.R. 25/2004 e s.m.i. il Collegio:
- di concerto con la Giunta regionale, partecipa alle procedure di abilitazione, formazione e aggiornamento professionale delle aspiranti guide speleologiche (art. 3 L.R. 25/2004)
- di concerto con la Giunta regionale, forma e nomina gli istruttori Speleologici per la formazione e l’aggiornamento delle Guide (articoli 3 e 7 L.R. 25/2004)
- aggiorna l’elenco delle Guide e delle aspiranti Guide operanti in Abruzzo (art.9 comma 2 L.R. 25/2004)
- rilascia alle Guide operanti la tessera di riconoscimento (art. 10 L.R. 25/2004)
- determina il codice deontologico e i regolamenti per lo svolgimento della professione (art. 14 L.R.25/2004)
- cura e aggiorna il catasto degli Ambienti Speleologici dell’Abruzzo limitatamente all’esercizio della professione di guida speleologica, determinando, per ogni Ambiente speleologico, la valutazione del grado di difficoltà (art. 17 L.R. 25/2004)
- vigila sul rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari per il corretto svolgimento dell’attività di accompagnamento, adottando i necessari provvedimenti, se di sua competenza, oppure segnalando alle autorità competenti ogni violazione e nel caso costituendosi parte lesa per il risarcimento del danno arrecato all’immagine e alla professione.